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martedì 26 febbraio 2013

PROPOSTA PER FERMARE GLI AVVELENAMENTI

L’avvento delle moderne forme di comunicazione ha portato alla ribalta un fenomeno purtroppo ben noto a coloro che da sempre offrono il loro apporto per la salvaguardia degli animali e la lotta al randagismo: l’avvelenamento incontrollato e sempre più diffuso quale tecnica per l’eliminazione del “problema randagi” ovvero l’intolleranza di qualcuno alla semplice esistenza o convivenza con gli animali c.d. “d’affezione”.

Il moltiplicarsi delle denunce sul tema di cui sopra ha evidenziato una sempre crescente sensibilità dei cittadini al barbaro fenomeno degli avvelenamenti incontrollati, ingiustificabili e sempre più frequenti che trovano indiretto supporto nelle ampie lacune legislative che si insinuano tra le sporadiche leggi vigenti, inadeguate, incomplete e soprattutto foriere di abusi macroscopici, divenuti purtroppo realtà quotidiana.

Il fenomeno degli avvelenamenti incontrollati è reso ancor più subdolo dalla impossibilità di individuare l’effettivo numero di randagi presenti sul territorio comunale. Da tale circostanza consegue l’ovvia difficoltà di monitorare e tutelare al meglio gli animali viventi sul territorio comunale e calcolare esattamente il numero e la causa dei decessi ( le maggiori difficoltà riguardano attualmente i felini per i quali non sussiste obbligo di microchip) nonché di ricondurre l’animale all’eventuale proprietario, sia esso privato o associazione.

Utile sarebbe, pertanto, nell’ottica di reprimere e punire ogni caso di avvelenamento, procedere a un censimento sistematico dei c.d. cani di quartiere e dei gatti mantenuti liberi sul territorio, istituendo la microchippatura obbligatoria sia per i randagi (a nome di associazioni o dello stesso comune) che per i gatti, con relativa iscrizione nelle anagrafi canine e feline (queste ultime da istituirsi) indicizzate su base nazionale.

Tra i veleni più comunemente utilizzati vi è la “stricnina”, un alcaloide molto tossico a complessa struttura chimica; agisce come potente eccitante del sistema nervoso centrale e causa il blocco di particolari terminazioni nervose. La dose mortale media per l’uomo è di 1 mg/kg; la dose letale per un uomo di 70 kg è di circa 50 - 100 milligrammi. In proporzione la dose letale per un cane di media taglia con peso compreso tra i 20 e i 30 kg si aggira attorno ai 30 - 40 mg., quantitativo sufficiente anche a stroncare un bambino di circa 7 anni, che facilmente potrebbe venire in contatto con la sostanza nociva.

In caso di avvelenamento, entro un'ora (a volte anche dopo 10 20 minuti) si irrigidiscono i muscoli del collo e del viso; l'irrigidimento dei muscoli si diffonde a tutto il corpo e si tramuta in spasmi, che acquistano frequenza crescente. La schiena si inarca continuamente; alla fine, si blocca anche la respirazione. La coscienza rimane lucida.

Dalla descrizione sopra riportata è semplice intuire quali possano essere le sofferenze provate dai poveri animali a causa di questo incivile e sempre più utilizzato, metodo di soppressione arbitraria. L’avvelenamento, ingiustificato in ogni caso, comporta anche il rischio di grave pregiudizio a carico di eventuali animali domestici o fauna selvatica, che possono parimenti rimanere uccisi da bocconi avvelenati o da polveri tossiche sparse sul territorio pubblico, nelle campagne e nei boschi, ma anche per le vie cittadine.

Formalmente, per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come MOLTO TOSSICI, TOSSICI e NOCIVI è necessaria un'apposita autorizzazione comunemente nota come "Patentino" (D.P.R. 290/01).

Il patentino dura 5 anni e viene rilasciato dalla Provincia alle persone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che hanno ottenuto una valutazione positiva a seguito della frequenza dello specifico percorso formativo obbligatorio della durata di 18 ore. In alternativa, è possibile ottenere l’attestato da parte di chi abbia un diploma o laurea in Scienze Agrarie o Scienze della produzione animale o equivalenti, Chimica, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Scienze biologiche e Farmacia, nonché dai diplomati in farmacia ed i periti chimici, senza la necessita della frequenza al corso.

Il rilascio del suddetto patentino tramite i banali requisiti previsti per il suo conseguimento, comporta l’alto rischio che tali sostanze nocive e velenose siano utilizzate con leggerezza o spesso con dolo anche da soggetti di fatto impreparati o addirittura determinati a commettere un reato (l’uccisione di un animale d’affezione è, infatti, condotta prevista dalla legge come reato). In assenza di adeguata tracciabilità e controlli efficaci, è matematico l’impiego di tentativi ben riusciti di eludere le normative: ad esempio il prodotto è potenzialmente cedibile a chiunque senza alcuna possibilità di controllo, comportando ciò un potenziale grave rischio per la salute umana, animale e ambientale.

Esistono, tuttavia, veleni assai diffusi e di uso comune, notoriamente venduti a chiunque senza necessità di alcun patentino e senza controllo e tracciabilità alcuna, in grado di causare altrettanti danni e la morte di animali indotti ad ingerirli mediante, ad esempio, il subdolo espediente delle “polpette avvelenate”.

Premesso quanto sopra, confidando nella partecipazione attiva di tutti coloro che desiderano la repressione di questa orribile pratica,

SI INDICE LA SEGUENTE PETIZIONE

1)Rilascio del c.d. “patentino” solo a soggetti in possesso di un titolo di laurea in Scienze Agrarie o in Scienze della produzione animale ovvero titoli di studio universitario equiparabili, quali diploma di perito agrario o di agrotecnico, titolo di laurea in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche e farmacia, nonché ai diplomati in farmacia ed ai periti chimici. In ogni caso, che il rilascio di tali “patentini”, sia subordinato a severi controlli sull’utilizzo dei veleni, sia anteriormente che soprattutto successivamente all’acquisto degli stessi, con verifiche e sopralluoghi circa le quantità acquistate e quelle utilizzate, da effettuarsi per il tramite di autorità specificamente a ciò preposte; maggiore durata dei corsi per il conseguimenti del “patentino”; frequenza obbligatoria; esame finale con difficoltà proporzionata; obbligo di dichiarare all’atto dell’acquisto le modalità di impiego dei biocidi e la previsione della quantità da utilizzare; controlli dell’autorità sulle quantità effettivamente utilizzate e registrazione dell’eventuale eccedenza; il tutto da archiviare in un registro pubblicamente consultabile presso le Asl da chi richieda l’accesso agli atti e documenti, in conformità con la legislazione vigente; obbligo di rinnovo annuale del patentino con relativo test di idoneità.

2)Equiparazione della vendita del biocida ai privati (es. insetticidi) alla vendita dei farmaci, con prescrizione da parte della Asl di idonea ricetta dettagliata, sia per qualità che quantità del prodotto. Ciò dovrà necessariamente comportare la compilazione di un modulo da parte del richiedente circa la specifica necessità e quantità della richiesta, con relativa assunzione della responsabilità civile e penale in caso di danni cagionati a terzi o di impiego della sostanza per la commissione di reati.

3)Attualmente esiste solo l’Anagrafe Canina, mentre non è prevista un’Anagrafe Felina: si chiede, con relativo obbligo di “chippatura” anche per i gatti, siano essi appartenenti a privati, randagi o assistiti da associazioni, al fine di rendere più agevole il censimento degli animali d’affezione liberi sul territorio e la loro eventuale riconduzione al proprietario, soprattutto in caso di avvelenamento. Conseguentemente i gatti appartenenti a colonie feline, o comunque vaganti sul territorio del comune, dovranno essere chippati a nome di persone ben determinate, disponibili a prendersene cura o di associazioni che svolgeranno apposita richiesta.

Si chiede inoltre l’obbligo di “chippatura” per i cani randagi e di quartiere a nome delle associazioni del luogo le quali si occuperanno della cura e tutela degli animali. I randagi così identificati non saranno accalappiabili nè destinabili ad alcuna struttura pubblica, privata o convenzionata, senza il consenso espresso per iscritto dal presidente dell’associazione intestataria
dell’animale. Le spese di “chippatura” dei randagi e dei singoli gatti appartenenti a colonie, dovranno essere stanziate dalla regione.

4)Responsabilità solidale del comune in cui si è verificato il decesso dell’animale e del soggetto attivo del reato di uccisione dell’animale tramite avvelenamento (in qualsiasi modo effettuato) con entità del risarcimento stabilita a priori mediante apposita normativa, in favore degli effettivi proprietari degli animali o delle associazioni intestatarie degli stessi.

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